FEderazone Nazionale Operatori Olistici Professionisti


Codice etico e deontologico per gli aderenti a FENOOP


Il presente codice stabilisce gli standard di condotta professionale per gli Operatori che hanno
aderito all’associazione FENOOP e ne regolamenta la professione al fine di tutelare sia l’attività
professionale che la salute degli assistiti. Gli aderenti a FENOOP sono tenuti seguire quanto
riportato nel presente codice etico. Queste linee guida offrono i migliori suggerimenti per
praticare nei limiti imposti dalla legge operando secondo i più elevati standard professionali.
ACCETTAZIONE: l’operatore si impegna ad accettare e rispettare lo statuto dell’Associazione e le
norme riportate nel presente codice.
RESTRIZIONI SUI CONSIGLI TERAPEUTICI: l’operatore si impegna a praticare nel contesto della
formazione ricevuta e del livello di competenze acquisite. Inoltre, si impegna a rispettare le leggi
stabilite dal suo paese di residenza, nonché a rispettare qualsiasi restrizione governativa.
BENESSERE DELL’ASSISTITO: l’operatore ritiene che l'integrità e il benessere fisico, psicologico
ed emotivo del proprio assistito siano la sua preoccupazione principale in ogni momento.
L’operatore non può in nessun modo intraprendere alcun tipo di comportamento lesivo nei
confronti dei propri assistiti. Ciò include: abuso fisico, minacce, intimidazioni, molestie e abusi
sessuali.
DISCIPLINE BIO NATURALI COME ACCOMPAGNAMENTO ALLA MEDICINA TRADIZIONALE:
l’operatore non dovrebbe diagnosticare, trattare o prescrivere rimedi per alcun tipo di
condizione medica o mentale. Dovrà solo utilizzare le Discipline Bio Naturali conosciute per
assistere, aumentare o migliorare il processo di guarigione interna del cliente, senza implicazioni
terapeutiche. Pertanto, l’operatore dovrà rifiutare un cliente che dimostri la necessità di essere
esaminato, valutato o trattato da un medico autorizzato o da uno psicologo o psichiatra.
L’operatore si impegna a farsi carico di tale cliente solo dopo aver ricevuto il consenso scritto di
un operatore sanitario autorizzato, in merito all'istituzione di un percorso che collabori e che
operi in sinergia con eventuali trattamenti medici in corso. L’operatore si impegna a NON
consigliare mai ai propri clienti di interrompere terapie o trattamenti medici in atto.
TRASPARENZA: l’operatore deve essere completamente aperto, trasparente e onesto con il
cliente in merito alle tariffe, ai termini e alle condizioni del rapporto professionale, prima che
venga reso qualsiasi servizio.
RISERVATEZZA: l’operatore si impegna a mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione
raccolta durante la fornitura di servizi. Nessuna informazione personale del cliente verrà
divulgata se non per obbligo legale e seguendo le procedure specifiche di ciascun paese di
Codice Etico e Deontologico FENOOP
pratica. L’operatore è obbligato a comunicare ai propri clienti i limiti legali di riservatezza prima
che i servizi vengano forniti. L'identità e le informazioni personali del cliente devono essere
protette in ogni momento.
CONSENSO DEI GENITORI: prima di fornire un servizio ad un minore, l’operatore avrà sempre
bisogno del consenso scritto dei tutori legali del minore, siano essi genitori o tutori legali.
GARANZIE: l’operatore non dovrà dare alcuna garanzia sulla propria capacità di gestire le
condizioni del cliente. Come praticante, non dovrebbe fare affermazioni false o congetture sui
risultati dei servizi che fornisce.
FORMAZIONE SUPPLEMENTARE: l’operatore si impegna a continuare il proprio sviluppo
professionale al fine di migliorare la propria abilità attraverso l'istruzione e la formazione che
soddisfano i requisiti e gli standard delle discipline olistiche.
RISPETTO PER I COLLEGHI: l’operatore agisce con rispetto nei confronti di altri operatori e dovrà
evitare qualsiasi atto di diffamazione o attacco contro di essi.
CONDOTTA PROFESSIONALE: l’operatore si impegna a comportarsi in modo tale da mantenere
elevati gli standard dei propri servizi. Tratterà le opinioni e le pratiche dei propri colleghi con
rispetto e, qualora dovesse farlo, formulerà eventuali disaccordi in modo professionale

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4


Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
(13G00021) (GU n.22 del 26-1-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1 Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei
principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito
denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione
di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge
a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie
e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita’, in
ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina
applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di
cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della
specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista.
5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o
nella forma del lavoro dipendente.
Art. 2 Associazioni professionali
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a
carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il
rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza
delle attivita’ e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei
principi deontologici, nonche’ una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo
raggiungimento delle finalita’ dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione
permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta
professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno
sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art.
27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’
ottenere informazioni relative all’attivita’ professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a
professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente
articolo, non e’ consentito l’esercizio delle attivita’ professionali riservate dalla legge a specifiche
categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e
l’iscrizione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di
cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita’ dei rispettivi rappresentanti legali, di
essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di
cui agli articoli 5, 6 e 7 e’ pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito
internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi
dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
Art. 3 Forme aggregative delle associazioni
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi
in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e
imparzialita’.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita’ professionali
che rappresentano, nonche’ di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse
e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle
singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della
verifica del rispetto e della congruita’ degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio
dell’attivita’ e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4 Pubblicita’ delle associazioni professionali
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui
all’art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita’ per il
consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita’. Nei casi in cui autorizzano i
propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato
di qualita’ e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della
presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la
correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo
e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei
lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle
associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 5 Contenuti degli elementi informativi
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita’ e con le modalita’ di cui all’art. 4,
comma 1, la piena conoscibilita’ dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attivita’ professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio
relativi alle attivita’ professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di
procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad
accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il
conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilita’ e’
esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in
essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria
autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli
associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualita’ dell’associazione conforme alla norma
UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita’ di accesso allo
sportello di cui all’art. 2, comma 4.
Art. 6 Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e
la qualificazione dell’attivita’ dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche
indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita’ della medesima a
norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica
UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e
sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalita’ di esercizio dell’attivita’ e le modalita’ di comunicazione
verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che
disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attivita’ professionale e ne assicurano la
qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e
degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma
tecnica UNI relativa alle attivita’ professionali di cui all’art. 1.
Art. 7 Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali,
le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto
la responsabilita’ del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; b) ai requisiti necessari alla
partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell’esercizio dell’attivita’ professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art.
2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita’ professionale stipulata dal
professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un
organismo accreditato, relativa alla conformita’ alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio
dell’attivita’ professionale.
Art. 8 Validita’ dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validita’ pari al periodo per il quale il professionista
risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed e’ rinnovata ad ogni rinnovo
dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione e’ specificata
nell’attestazione stessa
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo
di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9 Certificazione di conformita’ a norme tecniche UNI
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano
all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita’ professionali, attraverso
la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri
contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita’,
democraticita’ e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di
organismi di certificazione della conformita’ per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di
indipendenza, imparzialita’ e professionalita’ previsti per tali organismi dalla normativa vigente e
garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione,
il certificato di conformita’ alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10 Vigilanza e sanzioni
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle
disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio
dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili
ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.
Art. 11 Clausola di neutralita’ finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
NOTA: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/201